La Tasi (tributo per i servizi indivisibili) è la componente della IUC (imposta unica comunale) che concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune (esempio: viabilità, illuminazione pubblica, verde pubblico) illuminazione pubblica, verde), in vigore dal 2014 al 2019, è stata abolita dal 2020.
A decorrere dal 2020, la Iuc, in vigore dal 2014 e disciplinata dall'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni sulla Tari (tassa rifiuti). L'Imu è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della legge 30.12.2019 n. 160.Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è stata abolita dal 1° gennaio 2012.
L’attività di accertamento esecutivo, di riscossione coattiva; di rimborso e contenzioso TASI è tutt’ora in corso relativamente alle annualità d’imposta dal 2014 al 2019.
La base imponibile della TASI ed il metodo di calcolo dell'imposta sono gli stessi dell’IMU.
Il pagamento della TASI, relativamente alle annualità 2014-2019, doveva essere effettuato in autoliquidazione in due rate con scadenza : 16 giugno e 16 dicembre.
Le note informative, pubblicate nell'allegato, riguardano le modifiche normative introdotte direttamente dallo Stato per l'IMU e la TASI per l'anno 2016, con la legge di stabilità (Legge n.208 del 28 dicembre 2015), entrata in vigore il 1 gennaio 2016, relative a:
• abitazione principale
• comodato gratuito 1° grado in linea retta (genitori - figli)
• locazioni a canone concordato di cui alla Legge n. 431 del 9 dicembre 1988
• immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E
• immobili merce
• terreni agricoli